Se stai studiando ingegneria (o stai pensando di diventare ingegnere) sicuramente avrai sentito parlare almeno una volta di SCIA e CILA.
Quando si fanno dei lavori edilizi su un immobile, è necessario rispettare una serie di normative, sia per la sicurezza di chi lavora, sia per evitare sanzioni o complicazioni future. Una delle prime cose da fare è capire quali autorizzazioni sono necessarie per il tipo di intervento che vuoi realizzare. In Italia, le due principali pratiche amministrative che regolano i lavori edilizi sono la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).
Entrambe servono a notificare l’inizio dei lavori al Comune, ma si applicano a situazioni diverse e richiedono procedure specifiche. Scegliere l’autorizzazione corretta è fondamentale per un ingegnere, per procedere in maniera regolare e senza intoppi. Vediamo quali sono le differenze principali tra SCIA e CILA e in quali casi è necessario utilizzarle.
Cos’è la SCIA?
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è una procedura amministrativa che permette di iniziare subito i lavori, a patto che vengano rispettate le normative vigenti. Questa segnalazione viene inviata al Comune, il quale ha il compito di verificare che i lavori rispettino le regole urbanistiche ed edilizie.
A differenza di altre pratiche, con la SCIA non c’è bisogno di aspettare l’autorizzazione del Comune per cominciare i lavori, ma si può procedere immediatamente dopo la presentazione della domanda.
Quando serve la SCIA?
In genere, la SCIA viene richiesta per interventi più rilevanti rispetto alla CILA, come ad esempio:
- Ristrutturazioni importanti che modificano la struttura dell’immobile;
- Cambiamenti di destinazione d’uso che comportano trasformazioni urbanistiche;
- Interventi su edifici vincolati dal punto di vista storico o paesaggistico;
- Lavori che incidono sull’aspetto esterno degli edifici.
Come viene rilasciata la SCIA?
Per ottenere la SCIA, si deve presentare una domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui viene svolta l’attività sull’immobile. La domanda può essere presentata anche via telematica, attraverso la PEC. In generale, però, le modalità possono cambiare da Comune in Comune: ecco perché ogni ingegnere e titolare di imprese di ristrutturazione dovrà verificare le modalità per interfacciarsi con quello specifico sportello SUAP.
Per richiedere la SCIA dovrai presentare una serie di documenti, come:
- La procura o delega se non presentata dai soggetti legittimati;
- Il documento di identità del delegante;
- La ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria, se previsti;
- La notifica preliminare;
- La relazione asseverata redatta dal tecnico;
- Gli elaborati grafici che rappresentano lo stato di fatto;
- La documentazione fotografica dei luoghi;
- La relazione geologica o geotecnica, se necessaria per la progettazione;
- Gli elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche;
- Il progetto degli impianti;
- La relazione sui consumi energetici.
Quando è necessaria la SCIA alternativa al Permesso di Costruire?
In alcuni casi, la SCIA può sostituire il Permesso di Costruire. Questa modalità è chiamata SCIA alternativa e può essere utilizzata per interventi rilevanti come nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni, ma anche ristrutturazioni che modificano il volume o la sagoma di un edificio.
Il vantaggio, in questo caso, è che la SCIA alternativa permette di ridurre i tempi burocratici rispetto al tradizionale Permesso di Costruire, anche se prevede comunque il rispetto di tutte le normative edilizie e urbanistiche.
Cos’è la CILA?
Passiamo ora alla CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), un documento più semplice rispetto alla SCIA, pensato per interventi edilizi minori.
Si tratta di una semplice comunicazione che viene inviata al Comune, a cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato (come un ingegnere o un architetto). Anche in questo caso, non è necessario attendere l’autorizzazione del Comune per cominciare i lavori.
Quando è necessaria la CILA?
La CILA è obbligatoria per interventi di manutenzione straordinaria che non incidono sulla struttura portante dell’edificio o sull’aspetto esteriore, come:
- Modifiche interne che non riguardano le parti strutturali;
- Rifacimento di impianti;
- Manutenzione straordinaria leggera (come la modifica di tramezzi interni o l’installazione di nuovi impianti tecnologici).
Come viene rilasciata la CILA?
La CILA viene presentata dal proprietario dell’immobile o da un delegato (ad esempio, un tecnico abilitato) presso il Comune in cui si trova l’immobile. La pratica deve essere, come nel caso della SCIA, corredata da tutta la documentazione necessaria, tra cui una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato (architetto, ingegnere o geometra), che attesta la conformità del progetto alle normative vigenti.
La CILA non richiede il rilascio di un’autorizzazione formale da parte dell’amministrazione, ma il Comune può successivamente effettuare verifiche per accertarsi che gli interventi siano conformi alla comunicazione e alle leggi.
Quali sono le differenze principali tra SCIA e CILA?
Anche se vengono spesso citati come due processi “intercambiabili”, in realtà ci sono delle differenze importanti tra la SCIA e la CILA. Possiamo dire che la principale differenza tra SCIA e CILA sia nel tipo di lavori che regolano. La SCIA, come abbiamo detto, è necessaria per interventi strutturali o che comportano modifiche più invasive, mentre la CILA si utilizza per lavori interni di minore entità.
Ci sono poi altre differenze tra queste due autorizzazioni, che hanno a che fare con:
- Documentazione e procedure: entrambe le procedure richiedono la presentazione di una pratica al Comune, ma la SCIA prevede una maggiore complessità burocratica e richiede più documenti rispetto alla CILA. La SCIA può essere soggetta a controlli più rigorosi, mentre la CILA è generalmente meno complessa da presentare;
- Inizio lavori: in entrambi i casi, i lavori possono iniziare subito dopo la presentazione della pratica al Comune, senza dover attendere l’approvazione. Tuttavia, con la SCIA il Comune ha 30 giorni per effettuare eventuali controlli o richiedere modifiche, mentre per la CILA il controllo è spesso meno stringente;
- Sanzioni: se i lavori vengono iniziati senza presentare la SCIA o la CILA quando richiesto, sono previste delle sanzioni. Le multe per mancanza di SCIA possono essere più pesanti rispetto a quelle per mancanza di CILA, perché regolano interventi di maggior rilievo.
SCIA e CILA: i compiti di un ingegnere
La presentazione di pratiche come SCIA e CILA è strettamente connessa alle competenze che si acquisiscono durante gli studi in ingegneria, specialmente nei corsi di laurea in ingegneria civile ed edile.
Infatti, gli ingegneri sono spesso responsabili della progettazione e gestione dei lavori edilizi, per garantire che ogni intervento rispetti le normative vigenti in materia urbanistica, strutturale e di sicurezza. Studiare ingegneria, quindi, ti dà tutte le competenze tecniche per redigere relazioni asseverate, elaborare progetti e supervisionare i lavori, facilitando la corretta gestione di procedure amministrative come la CILA e la SCIA.
Se stai pensando di intraprendere questo percorso e iscriverti a una laurea in ingegneria, dai un’occhiata alle proposte degli Atenei telematici su questo sito.
**
Credits Immagine: DepositPhotos / Iurii



